L’art. 63 III, disp att. cc, afferma che “in caso di mora nel pagamento dei contributi l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni”.
La giurisprudenza di merito ha fatto il punto della situazione, stabilendo che l’amministratore, in caso di conclamata morosità protrattasi per oltre sei mesi, può procedere al distacco dei servizi condominiali suscettibili di godimento separato, come ad esempio quelli relativi all’acqua calda e ai riscaldamenti, specificando che solo riguardo al servizio idrico esiste una disciplina espressamente posta a tutela dell’utente moroso che versi in condizioni di “documentato stato di disagio economico-sociale” con la previsione di un quantitativo minimo di erogazione da garantirsi “in ogni caso” (DPCM 29.8.16).
Il diritto ad usufruire dei servizi, detti essenziali, di riscaldamento ed acqua garantiti dall’art. 32 Cost. viene, pertanto, limitato in quanto ove ciò non fosse, il diritto di usufruire, nella propria abitazione, dei servizi essenziali da parte del moroso, prevarrebbe sui diritti patrimoniali del condominio, tramite il quale quei servizi sono erogati, tanto da essere inclusi nelle quote di condominio.
La funzione dell’art. 63 è dunque quella di evitare che il condominio si faccia carico, oltre il limite di legge dei sei mesi, della morosità del singolo, circostanza che verrebbe ad esporre lo stesso condominio al rischio di iniziative esecutive da parte dei propri fornitori.
E’ doveroso però evidenziare che, a causa delle difficoltà interpretative della norma, qualora l’amministratore non voglia incorrere nella fattispecie criminosa di cui all’art 392 cp, sarà consigliabile chiedere preventivamente l’autorizzazione al giudice al fine di ottenere il sigillo di legittimità in merito al proprio operato, oltre che i limiti, il contenuto e le modalità concrete del distacco delle forniture.
Giovanni Baravelli Sabena