Uno degli aspetti più controversi legati alla vendita di un immobile riguarda il trasferimento della detrazione fiscale per gli interventi di recupero edilizio.
La detrazione fiscale è legata all’immobile e non al soggetto, pertanto, in sede di compravendita dell’immobile, la detrazione passerà automaticamente all’acquirente. Questo a meno che non venga chiaramente indicato nell’atto di compravendita un diverso accordo tra le parti.
Diversa storia nel caso di successione, infatti nonostante il diritto italiano sancisca che all’atto della morte gli eredi subentrano in tutti i diritti attivi e passivi del defunto, in relazione alle detrazioni edilizie non è così, o meglio, non lo è totalmente.
L’agenzia delle entrate con la circolare n. 7/E del 25/06/21, ha chiarito che le detrazioni residue si trasferiscono esclusivamente all’erede o agli eredi che abbiano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. In sostanza, la detrazione compete solo a coloro che in esclusiva e/o in quota dispongono dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbiano adibito a propria abitazione principale.
In questo e unico caso, la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene”, sottolinea l’Agenzia, deve sussistere “per l’anno dell’accettazione dell’eredità e per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione”.
In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede, le quote di detrazione non godute non si trasferiscono al nuovo proprietario nemmeno nel caso in cui tale cessione sia effettuata nel medesimo anno dell’accettazione dell’eredità.
Ugualmente, nel caso in cui a decedere sia l’erede, nessuna detrazione si trasferirà al nuovo erede.
In fine, per mero tuziorismo, va chiarito che qualora il coniuge superstite abbia rinunciato all’eredità, mantenendo solo il diritto di abitazione, non potrà usufruire delle residue quote di detrazione, in quanto è venuta meno la condizione di erede.
Giovanni Baravelli Sabena