Quando si acquista un’immobile usufruendo delle agevolazioni “prima casa”, la legge italiana prevede il rispetto di alcune regole, tra cui la vendita del bene dopo un minimo di cinque anni.
In particolare, chi vende una prima casa entro detta scadenza (5 anni) e non acquista entro 12 mesi un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, perde il diritto agli sconti di cui ha usufruito al momento dell’acquisto. Infatti, se si vende una casa acquistata con il bonus prima casa prima di 5 anni e non se ne compra un’altra con gli stessi requisiti prima casa entro un anno, si perdono le agevolazioni e si dovranno versare le imposte non versate all’epoca del primo rogito, gli interessi e una sanzione del 30% delle imposte stesse.
Qualora, invece, si voglia procedere alla vendita della prima casa con acquisto, oltre la scadenza di un anno, di un immobile da destinare a seconda casa, è possibile ottenere la riduzione delle sanzioni. Come? Presentando, prima che sia decorso l’anno dalla vendita, apposita istanza all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato l’atto di acquisto facendo sapere che non si procederà al nuovo acquisto e richiedendo la riliquidazione dell’imposta. In tal caso l’Ufficio notifica apposito avviso di liquidazione dell’imposta dovuta a suo tempo per il primo acquisto con i relativi interessi (a decorrere dalla stipula dell’acquisto) senza tuttavia irrogare le sanzioni. In alternativa, decorso un anno dalla vendita, è possibile procedere a ravvedimento operoso ottenendo una riduzione delle sanzioni, a patto che non sia stato già notificato un avviso di accertamento o un atto di liquidazione.
Luca Izzinosa