Inutile dire che anche cani, gatti o altri animali, sono anch’essi passeggeri alla stregua degli umani e pertanto sono previste anche per loro norme finalizzate alla sicurezza loro e degli altri utenti della strada.
L’Art. 169 CdS. al comma 6, recita: “È vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito … anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo ..”
Si sa, infatti, che non tutti i cani amano viaggiare in auto, o meglio riescono a vedere lo scorrere in rapida successione fuori dai finestrini di persone cose ed altri animali senza abbaiare o saltare da un sedile all’altro. Ovviamente questo comportamento potrebbe essere molto pericoloso in quanto motivo di distrazione sia per chi sia al volante, sia per l’animale stesso che, in caso di brusca frenata, potrebbe essere scaraventato contro parti dell’abitacolo, con il rischio di riportare lesioni.
Un ulteriore rischio, in questo caso solo per il conducente, sono le sanzioni conseguenti al mancato rispetto delle norme. Il CdS prevede, infatti, che il conducente del veicolo sia soggetto ad una sanzione che va da una cifra di 68,50 Euro fino ad un tetto massimo di 275,10 Euro con decurtazione dei punti dalla patente di guida.
A fronte di ciò, anche ove riteniate di avere l’animale più tranquillo ed educato, non trascurate che questi resta comunque imprevedibile ed è pertanto consigliabile non lasciarlo completamente libero all’interno della vettura, e neanche tenerlo in braccio (anche se dovesse trattarsi di un cagnolino di piccola taglia) perché potrebbe facilmente divincolarsi e disturbare il conducente.
Vale la pena ricordare, infine, che se si tratta di gatti, questi potranno essere trasportati esclusivamente all’interno di un idoneo trasportino.
Giovanni Baravelli Sabena