A tutti è certamente capitato di prestare l’auto a un parente o a un amico per una commissione urgente o per un periodo più lungo, senza però pensare a quali potrebbero essere le conseguenze.
L’art. 94, comma 4-bis, del C.d.S consente a chiunque di utilizzare un’auto di proprietà di terzi, specificando però che l’utilizzo per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi comporta l’obbligo di effettuarne l’annotazione sulla carta di circolazione, eccezion fatta per i famigliari conviventi.
Cosa accade invece in caso di incidente? Fin dove arriva la responsabilità civile o penale del conducente e quando comincia quella del proprietario? Chi pagherà i danni eventuali a persone o cose?
In caso di incidente con colpa con un’auto non di proprietà i danni provocati a terzi, nei limiti dei massimali della polizza, saranno comunque pagati dall’assicurazione del proprietario del veicolo che ne assumerà tutti gli oneri. Tuttavia, la responsabilità civile ricadrà sia sul titolare dell’auto che sul conducente. Ciò significa che il proprietario non avrà alcun rimborso e sarà chiamato unitamente al guidatore a pagare ogni danno superi il massimale previsto della sua polizza.
Sarà, poi, una sua scelta esercitare l’azione di rivalsa sulla persona che nel momento dell’incidente guidava il veicolo. Questo dal punto di vista civile. Per quanto riguarda gli effetti penali, invece, quelli saranno sempre a carico del guidatore, di chi cioè era alla guida del veicolo nel momento dell’incidente.
Quando, invece, avviene un incidente senza colpa sarà l’assicurazione della controparte, ovvero di chi ha causato il sinistro, a pagare i danni al reale proprietario della macchina e anche gli eventuali danni fisici al conducente (anche se non è il proprietario del veicolo).
Nel caso di infrazione, a pagare sarà il proprietario in solido con il conducente. Ovvero, se il conducente non dovesse pagare, il pagamento ricadrà sul proprietario del veicolo, che comunque poi potrà rivalere sul conducente “reale” per il rimborso della cifra, indicando entro 60 giorni le sue generalità alle autorità competenti.
Giovanni Baravelli Sabena