Con la legge 2/1/89 n. 13. art. 2 il legislatore ha voluto agevolare le procedure volte all’abbattimento delle barriere architettoniche introducendo agevolazioni fiscali e, nei condomini, processi facilitati per l’installazione ex novo.
L’art. 1136 c. 2- 3 prevede, infatti, maggioranze inferiori in assemblea rispetto a quelle previste per altre innovazioni, prevedendo in prima convocazione il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all’assemblea e la metà del valore dell’edificio, in seconda, l’ulteriore diminuzione al terzo dei partecipanti e del valore dell’edificio.
Va comunque considerato che purtroppo non tutti possono sobbarcarsi l’onere di sostenere le spese di installazione, pertanto, solo chi lo ha voluto e deliberato ne diventerà proprietario pro quota e pertanto sarà chiamato a sostenerne i costi.
Il nuovo ascensore, sarà conseguentemente escluso dai beni condominiali e come tale, sarà di proprietà esclusiva di chi lo ha voluto, i quali sosterranno le spese di installazione e ne regoleranno l’utilizzo.
Inutile dire che qualora uno dei condomini esclusi decidesse di utilizzare un impianto già installato, potrà in ogni tempo divenirne proprietario previo pagamento della quota lui spettante calcolata in misura proporzionale al valore millesimale della proprietà condominiale da questi posseduta.
Diverso invece il caso in cui si debbano sostenere spese per sostituire o manutenere un impianto esistente. In questi casi, l’articolo 1124 c.c. stabilisce che dette spese debbano essere ripartite tra tutti i proprietari delle unità immobiliari a cui servono, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà, in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano con la precisazione che, ai fini del concorso nella metà della spesa, si considerano come piani anche le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Giovanni Baravelli Sabena