La riforma prende il nome dall’ex ministro della Giustizia del governo Draghi, Marta Cartabia e mira a velocizzare i tempi del processo civile, intervenendo sia su alcuni aspetti dell’iter processuale, sia prevedendo un progressivo aumento della digitalizzazione dei processi.
Lasciando valutazioni e commenti a chi dal 30 giugno 2023 si deve confrontare con questa nuova realtà, ci limiteremo ad analizzare la mediazione condominiale.
Prima e più rilevante novità riguarda l’amministratore di condominio, al quale è stata attribuita la legittimazione di attivare o aderire alla mediazione senza la preventiva delibera dell’assemblea condominiale.
Al contrario, la scelta di conciliare o di accettare la proposta del mediatore, dovrà essere sempre approvata dall’assemblea, con la maggioranza prevista dall’art 1136cc. nel tempo stabilito nel verbale o nella proposta, spirato inutilmente il quale, la conciliazione dovrà intendersi conclusa.
La durata della procedura è limitata a tre mesi, prorogabili di ulteriori tre con accordo delle parti, non è soggetta a sospensione feriale e decorrerà dal deposito della domanda o, in caso di mediazione demandata, dalla scadenza fissata dal giudice.
Il primo incontro, dovrà tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salva diversa concorde indicazione delle parti, in esso le parti entreranno subito in mediazione e pertanto saranno dovute le spese di avvio della procedura e le indennità.
Ulteriore novità, riguarda l’obbligo per il condominio di introdurre la mediazione in caso di opposizione da parte del condomino moroso al decreto ingiuntivo. Alla prima udienza dunque il giudice deciderà sulla provvisoria esecuzione, e fisserà una successiva udienza entro la quale dovrà essere esperito il procedimento di mediazione, in mancanza del quale, il giudice dichiarerà la domanda improcedibile revocando il decreto e provvedendo sulle spese.
Attenzione infine all’interruzione della prescrizione, che ora si verifica al momento in cui l’organismo comunica alle parti gli estremi della domanda e la data del primo incontro. Pertanto, per l’impugnazione delle delibere assembleari, soggette al termine di decadenza di 30 giorni, sarà necessaria anche la tempestività dell’organismo di mediazione, che dovrà rapidamente inviare alle parti gli estremi della domanda di mediazione e la data del primo incontro.
Giovanni Baravelli Sabena